L´art. 6, comma 2 del D. Lgs. n.165/2001, rinnovellato dal D. Lgs. n.75/2017, prevede che le amministrazioni pubbliche, allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, sono chiamate ad adottare il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter, curando l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale.
Secondo quanto rappresentato dal Dipartimento della Funzione Pubblica, il concetto di fabbisogno di personale implica un´attività di analisi ed una rappresentazione delle esigenze sotto un duplice profilo:
a) quantitativo: riferito alla consistenza numerica di unità necessarie ad assolvere alla mission dell´amministrazione, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica. Sotto questo aspetto rileva anche la necessità di individuare parametri che consentano di definire un fabbisogno standard per attività omogenee o per processi da gestire.
b) qualitativo: riferito alle tipologie di professioni e competenze professionali meglio rispondenti alle esigenze dell´amministrazione stessa, anche tenendo conto delle professionalità emergenti in ragione dell´evoluzione dell´organizzazione del lavoro e degli obiettivi da realizzare.
Secondo la nuova formulazione dell´articolo 6, è necessaria una coerenza tra il piano triennale dei fabbisogni e l´organizzazione degli uffici, da formalizzare con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti. La centralità della pianificazione del personale, quale strumento strategico per individuare le esigenze di personale in relazione alle funzioni istituzionali ed agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, è di tutta evidenza. Esso diventa lo strumento programmatico, modulabile e flessibile, per le esigenze di reclutamento e di gestione delle risorse umane necessarie all´organizzazione.
Nel rispetto pertanto degli indicatori di spesa, gli enti locali devono annualmente rimodulare sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo la propria consistenza di personale, in base ai fabbisogni programmati. Tale rimodulazione individuerà quindi volta per volta la dotazione di personale che l´amministrazione ritiene rispondente ai propri fabbisogni nonché la sostenibilità finanziaria nell´ambito dei vincoli di finanza pubblica.
Appare pertanto fondamentale, per poter pianificare correttamente il fabbisogno di personale conoscere quali sono i limiti finanziari a cui l´ente è sottoposto e quali sono le facoltà assunzionali potenziali.
In relazione a quanto sopra rappresentato, il percorso che si intende proporre muove i suoi passi partendo da un pieno coinvolgimento di tutti i soggetti interni all´ente preposti a tale attività pianificatoria (Sindaco, Giunta e Segretario Comunale).
Caratteristiche tecniche
PIANIFICAZIONE DEL PERSONALE
Il percorso che si intende proporre è costituito da cinque fasi fondamentali:
1. Individuazione del regime finanziario a cui è soggetto l´ente;
2. Analisi dell´evoluzione della spesa di personale in relazione al regime finanziario a cui è soggetto l´ente;
3. Determinazione del limite finanziario di spesa del personale;
4. Ricognizione delle cessazioni intervenute negli anni pregressi in relazione alla pianificazione per l´anno 2018;
5. Rappresentazione delle facoltà assunzionali per il triennio 2018/2020.
COSTITUZIONE FONDO DECENTRATO PERSONALE
L´intervento sarà realizzato in due fasi.
Una prima fase sarà dedicata alla verifica puntuale dei diversi finanziamenti che compongono, alla luce dell´art.67 del CCNL 21.5.2018, il fondo delle risorse decentrate. Attraverso:
- un´assistenza nella preparazione dei dati
- la somministrazione di prospetti per una chiara identificazione degli importi
- la successiva verifica di quanto elaborato dagli uffici preposti
si determineranno le eventuali misure correttive da apportare al fondo stesso, anche alla luce dell´art.4 del DL n.16/2014.
La seconda fase prevede l´elaborazione di una relazione finale sugli esiti del processo di verifica effettuati.