"La carta d'identità valida per l'espatrio rilasciata ai minori di età inferiore agli anni quattordici può riportare, a richiesta, il nome dei genitori o di chi ne fa le veci. L'uso della carta d'identità ai fini dell'espatrio dei minori di anni quattordici è subordinato alla condizione che essi viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, o che venga menzionato, in una dichiarazione rilasciata da chi può dare l'assenso o l'autorizzazione, il nome della persona, dell'ente o della compagnia di trasporto a cui minori medesimi sono affidati. Tale dichiarazione è convalidata dalla questura o dalle autorità consolari in caso di rilascio all'estero".
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Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale per i servizi demografici, Circolare 27 gennaio 2012, n. 1/2012
Art. 40, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1: "Disposizioni in materia di carta d'identità".
L'art. 40 del D.L. n. 1/2012 ha introdotto alcune disposizioni in materia di carta d'identità.
In particolare, il comma 2, lett. a), del citato art. 40, che modifica l'art. 3, comma secondo, del R.D. n. 773/1931, limita l'obbligo di apposizione dell'impronta digitale (decorrente dal 1° gennaio 2013, ai sensi D.L. n. 216/2011) alla sola carta d'identità elettronica.
Il comma 2, lett. b), dell'art. 40, che sostituisce l'art. 3, quinto comma, del citato regio decreto, prevede che "la carta d'identità valida per l'espatrio rilasciata ai minori di età inferiore agli anni quattordici può riportare, a richiesta, il nome dei genitori o di chi ne fa le veci. L'uso della carta d'identità ai fini dell'espatrio dei minori di anni quattordici è subordinato alla condizione che essi viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, o che venga menzionato, in una dichiarazione rilasciata da chi può dare l'assenso o l'autorizzazione, il nome della persona, dell'ente o della compagnia di trasporto a cui minori medesimi sono affidati. Tale dichiarazione è convalidata dalla questura o dalle autorità consolari in caso di rilascio all'estero".
In attuazione del primo periodo della suindicata disposizione - applicabile alla sola carta d'identità cartacea, nelle more dell'adeguamento del supporto della carta d'identità elettronica, rilasciata dai comuni sperimentatori- l'ufficiale delegato dal sindaco, su richiesta, dovrà apporre sull'ultima facciata del documento in questione la dicitura "nome dei genitori o di chi ne fa le veci", e di seguito il nome e il cognome dei genitori o di chi ne fa le veci, nonché il timbro del comune e la firma del dipendente delegato. Tali elementi potranno altresì essere aggiunti sul documento già rilasciato, atteso che la norma non esclude tale possibilità.
Si soggiunge che il secondo periodo del citato art. 3, quinto comma, rinovellato dal decreto-legge in commento, di cui al testo sopra riportato, riproduce la previsione già introdotta con il D.L. n. 70/2011, oggetto della Circ. 26 maggio 2011, n. 15/2011 di questa Direzione centrale.
Si pregano le SS.LL. di voler informare i sigg. Sindaci del contenuto della presente circolare.
Il Direttore centrale
Menghini
R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 3
D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, art. 40
D.L. 13 maggio 2011, n. 70, art. 10
D.L. 29 dicembre 2011, n. 216
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