Nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2011 è stata pubblicata la L. 22 dicembre 2011, n. 214, di conversione, con modificazioni, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici".
L´art. 24 del citato decreto legge ha introdotto, tra l'altro, nuove disposizioni in materia di trattamenti pensionistici.
In attesa dei chiarimenti di carattere normativo, e per consentire alle strutture competenti di procedere alla definizione delle domande di pensione, l´Inps fornisce le prime istruzioni di carattere operativo.
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INPS, Messaggio 26 gennaio 2012, n. 1405
L. 22 dicembre 2011, n. 214, di conversione con modificazioni del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici". Nuove disposizioni in materia di trattamenti pensionistici.
Nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2011 è stata pubblicata la L. 22 dicembre 2011, n. 214, di conversione, con modificazioni, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici".
L´art. 24 del citato decreto legge ha introdotto, tra l'altro, nuove disposizioni in materia di trattamenti pensionistici.
In attesa dei chiarimenti di carattere normativo, e per consentire alle strutture competenti di procedere alla definizione delle domande di pensione, si forniscono le prime istruzioni di carattere operativo.
1. Nuova denominazione dei trattamenti pensionistici
Il comma 3 dell'art. 24 della legge in argomento prevede che e con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti a partire dal 1° gennaio 2012 le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianità sono sostituite, dalle seguenti prestazioni:
a) «pensione di vecchiaia»;
b) «pensione anticipata».
La nuova denominazione è estesa anche alla pensione contributiva, che veniva comunque denominata "pensione di vecchiaia".
2. Requisiti di accesso alla pensione dal 1° gennaio 2012
Per l'anno 2012 e con riferimento ai soggetti che perfezionano il requisito, a decorrere da tale data, per l'accesso alla pensione sono richiesti i seguenti requisiti:
PENSIONE DI VECCHIAIA
REQUISITI DI ACCESSO PER L'ANNO 2012
ETÀ ANAGRAFICA - 66
DONNE - 62
UOMINI - 63 E MEZZO
REQUISITO CONTRIBUTIVO
IN ANNI - 20
IN SETTIMANE - 1040
GESTIONI AGO E FORME SOSTITUTIVE E ESONERATIVE
LAVORATRICI AUTONOME E GESTIONE SEPARATA
GESTIONI AGO E FORME SOSTITUTIVE E ESONERATIVE, LAVORATORI AUTONOMI E GESTIONE SEPARATA
PENSIONE ANTICIPATA
GESTIONI AGO E FORME SOSTITUTIVIE E ESONERATIVE,
LAVORATORI AUTONOMI E GESTIONE SEPARATA
REQUISITO CONTRIBUTIVO
DONNE - 41 anni e un mese
UOMINI - 42 e un mese
3. Decorrenza della pensione di vecchiaia e della pensione anticipata
Per i soggetti che perfezionano i requisiti anagrafici e contributivi alla pensione di vecchiaia dal 1° gennaio 2012, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della maturazione dell'ultimo requisito, anagrafico o contributivo, semprechè a tale data si sia verificata la cessazione dell'attività lavorativa dipendente.
Per i soggetti che perfezionano i requisiti per il diritto alla pensione anticipata dal 1° gennaio 2012, la pensione decorre, in presenza del requisito contributivo, dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, semprechè a tale data si sia verificata la cessazione dell'attività lavorativa dipendente.
4. Requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia contributiva
Il comma 6 dell'articolo 24 della legge in argomento fissa in via generale in 20 anni il requisito contributivo richiesto per l'accesso alla pensione di vecchiaia.
I requisiti contributivi ed anagrafici sopra illustrati sono pertanto estesi anche alla pensione di vecchiaia contributiva, a partire dal 1° gennaio 2012.
Peraltro per i soggetti iscritti dal 1° gennaio 1996 il diritto alla pensione di vecchiaia, è perfezionato a condizione che l'importo della pensione risulti essere non inferiore, per l'anno 2012, a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della L. 8 agosto 1995, n. 335 (c.d. importo soglia), tranne per i soggetti, iscritti dal 1° gennaio 1996, con età anagrafica non inferiore a 70 anni, per i quali resta fermo il requisito di 5 anni di contribuzione effettivamente versata.
D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 24
L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3
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