TRGA Bolzano: certificazione di parità di genere ed avvalimento

  Amministrazione

Venerdì, 15 Novembre 2024

T.r.g.a. Bolzano, 4 novembre 2024, n. 257 – Pres. Pantozzi Lerjefors, Est. Menestrina


CONTRATTI PUBBLICI E OBBLIGAZIONI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – APPALTO DI SERVIZI – CERTIFICAZIONE DELLA PARITÀ DI GENERE - CODICE DELLE PARI OPPORTUNITÀ TRA UOMO E DONNA - AVVALIMENTO PREMIALE - ESCLUSIONE

La certificazione di parità di genere prevista dall’art. 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (codice delle pari opportunità tra uomo e donna), introdotto dall’art. 4 della legge 5 novembre 2021, n. 162 attiene ad una condizione soggettiva intrinseca dell’azienda che non può costituire oggetto di un contratto di avvalimento premiale, perché non assimilabile ad una risorsa da mettere a disposizione di terzi e da impiegare nell’esecuzione di un lavoro o di un servizio. (1).


CONTRATTI PUBBLICI E OBBLIGAZIONI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – APPALTO DI SERVIZI – CERTIFICAZIONE DELLA PARITÀ DI GENERE - CODICE DELLE PARI OPPORTUNITÀ TRA UOMO E DONNA - AVVALIMENTO PREMIALE - ESCLUSIONE

Dalla circostanza che l'art. 108, comma 7, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (codice dei contratti pubblici) prevede l'attribuzione di un punteggio premiale alle imprese per una qualità intrinseca alla loro organizzazione aziendale (parità di genere) che sia certificata da un apposito organismo accreditato, discende che tale qualità non possa essere oggetto di trasferimento a mezzo di un contratto di avvalimento che prevede attività di consulenza, messa a disposizione di standard operativi e procedure di intervento o anche supporto tecnico-organizzativo o quant’altro all’impresa ausiliata. (2).


CONTRATTI PUBBLICI E OBBLIGAZIONI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – APPALTO DI SERVIZI – CERTIFICAZIONE DELLA PARITÀ DI GENERE - CODICE DELLE PARI OPPORTUNITÀ TRA UOMO E DONNA - AVVALIMENTO PREMIALE - ESCLUSIONE

Il contratto di avvalimento è inidoneo a garantire che le procedure adottate siano effettivamente funzionali ed efficaci al raggiungimento della parità di genere nell’organizzazione aziendale dell’impresa ausiliata, atteso che una simile valutazione è riservata unicamente agli organismi di certificazione accreditati che rilasciano la certificazione di parità di genere prevista dall’art. 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (codice delle pari opportunità tra uomo e donna). (3).


(1) Difformi: T.a.r. per le Marche, sez. I, 7 novembre 2024, n. 862 che assimila la certificazione di parità di genere alla certificazione di qualità, attenendo all’organizzazione aziendale, e richiama la giurisprudenza amministrativa che ammette l’avvalimento da parte dell’aggiudicataria per la certificazione di qualità (Cons. Stato, sez. IV, 16 gennaio 2023, n. 502).

(2) Difformi: T.a.r. per le Marche, sez. I, 7 novembre 2024, n. 862.

(3) Difformi: T.a.r. per le Marche, sez. I, 7 novembre 2024, n. 862.

 

Fonte

 

INDIETRO