Giustizia Amministrativa: il ruolo del SUAP nel procedimento di autorizzazione unica per impianti di smaltimento e recupero di rifiuti

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Giovedì, 17 Ottobre 2024

Atto amministrativo - Procedimento in genere - Conferenza di servizi - Sportello unico per le attività produttive - Funzione

Lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) rappresenta il soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi ed è il punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti tale attività. Esso emette il provvedimento finale dopo aver raccolto gli atti di tutte le amministrazioni e gli enti coinvolti, fungendo in sintesi da unico canale informativo sia verso le amministrazioni che verso i soggetti istanti (1).
 

Atto amministrativo - Procedimento in genere - Autorizzazione unica per impianti di smaltimento e recupero di rifiuti - Conferenza di servizi - Sportello unico per le attività produttive - Funzione


L’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 non prevede in alcun modo un’esclusione del ruolo del SUAP per l’autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero di rifiuti di cui all’art. 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per cui, ad eccezione degli ambiti espressamente esclusi dalla disposizione regolamentare, esso svolge il ruolo di autorità procedente del procedimento principale e provvede all’inoltro telematico della documentazione alle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento. (2).

Atto amministrativo - Procedimento in genere - Autorizzazione unica per impianti di smaltimento e recupero di rifiuti - Conferenza di servizi - Maggioranza - Parere negativo

Con riferimento al procedimento di autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero di rifiuti di cui all'art. 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 il calcolo delle maggioranze in sede di conferenza di servizi indetta ai sensi del comma 3 va condotto in base al numero di amministrazioni coinvolte e se, in base alle proprie competenze, una medesima amministrazione esprime, attraverso i propri uffici od organi, più pareri all’interno del medesimo procedimento, basta anche un solo parere negativo per determinare in tal senso la volontà di quella amministrazione. (3).


(1) Non risultano precedenti negli esatti termini
(2) Non risultano precedenti negli esatti termini
(3) Non risultano precedenti negli esatti termini

Consiglio di Stato, sezione IV, 8 ottobre 2024, n. 8086 – Pres. Mastrandrea, Est. Loria

 

Portale della Giustizia Amministrativa, news del 16 ottobre 2024

 

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