TAR Sicilia: su alcune questioni in tema di parere paesaggistico e poteri della Soprintendenza in materia di condono edilizio nella Regione Siciliana

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Venerdì, 11 Ottobre 2024

T.a.r. per la Sicilia, Catania, sezione I, 12 marzo 2024, n. 978, Pres. Savasta, Est. Commandatore


Edilizia e urbanistica – Condono – Sicilia - Parere paesaggistico – Atto endoprocedimentale – Provvedimento fnale - Competenza – Comune – Soprintendenza – Poteri repressivi – Insussistenza.

a differenza dell’ordinario regime previsto dagli artt. 146 e 167 del d.lgs. n. 42/2004, il parere reso dall’ente di tutela del vincolo paesaggistico nei procedimenti di rilascio del titolo edilizio in sanatoria ai sensi dei capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (così come riproposti dall’art. 39 dalla l. 23 dicembre 1994, n. 724 e dall’art. 32 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, conv., con mod, dalla l. 24 novembre 2003, n. 326), seppure obbligatorio e vincolante, costituisce un atto endoprocedimentale della procedura ex art. 35 della l. n. 47/1985 destinato a concludersi con il provvedimento del Comune, unica autorità procedente e competente a definire il procedimento. (1).

confermata integralmente da C.g.a., sez. giur., 20 settembre 2024, n. 715


Edilizia e urbanistica - condono edilizio - Sicilia - comune - rilascio - beni culturali, paesaggistici e ambientali - soprintendenza - poteri repressivi - annullamento - concessione in sanatoria - necessità

nei procedimenti di rilascio del titolo edilizio in sanatoria ai sensi dei capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (così come riproposti dall’art. 39 dalla l. 23 dicembre 1994, n. 724 e dall’art. 32 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, conv., con mod, dalla l. 24 novembre 2003, n. 326), l’ente di tutela del vincolo paesaggistico è privo dei poteri ripristinatori e repressivi ex art. 167, commi 1-3, del d.lgs. n. 42/2004 (2).

sentenza integralmente confermata da C.g.a., sez. giur., 20 settembre 2024, n. 715


(1) Conformi: C.g.a., sez. giur., 17 luglio 2023, n. 443, Cons. Stato, sez. VI, 1 marzo 2023, n. 2195.

Difformi: Non risultano specifici precedenti difformi

 

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