Finanza
Giovedì, 10 Ottobre 2024
L’Osservatorio, nell’esercizio delle proprie funzioni (art. 154, comma 2, TUEL), ha riscontrato l’esigenza di offrire ad amministratori e operatori degli enti locali utili elementi di orientamento circa l’applicazione della sentenza n. 224 del 2023 della Corte costituzionale che ha così disposto:
“1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 43, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), convertito, con modificazioni, in legge 11 novembre 2014, n. 164, nella parte in cui non prevede che l’utilizzo delle risorse agli stessi enti attribuibili a valere sul fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all’art. 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), deve avvenire solo a titolo di cassa;”;
“2) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 43, comma 2, del d.l. n. 133 del 2014, come convertito, nella parte in cui non prevede che è garantita idonea iscrizione nel fondo anticipazione di liquidità di una somma di importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate nell’esercizio e non restituite, non impegnabile e pagabile, destinato a confluire nel risultato di amministrazione, come quota accantonata;”;
Atto di orientamento sull’applicazione della sentenza n.224 del 2023 della Corte costituzionale.
Ministero dell'interno, Direzione Centrale per la Finanza Locale, Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali, news del 7 ottobre 2024