CiVIT: Sospensione della trasmissione alla Commissione, ai sensi del comma 27, dell´art.1, della legge n. 190/2012, delle informazioni pubblicate ai sensi dei commi 15 e 16 della medesima legge. Trasmissione soltanto al Dipartimento della Funzione Pubblica

  Amministrazione

Giovedì, 18 Aprile 2013

L´art. 1, comma 27, della legge 6 novembre 2012 n. 190 prevede la trasmissione in via telematica alla Commissione delle informazioni pubblicate, ai sensi dei commi 15 e 16 della medesima legge, nei siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni.

In considerazione di quanto sopra la Commissione, in attesa di definire le modalità di invio delle suddette informazioni e nella prospettiva di avvalersi delle banche dati centralizzate già istituite presso altre amministrazioni, al fine di evitare duplicazioni, invita le Amministrazioni a sospendere la trasmissione delle informazioni pubblicate ai sensi dei commi 15 e 16 della legge n. 190/2012 fino alla pubblicazione sul sito di specifiche indicazione da parte della Commissione.

La Commissione invita, altresì, le amministrazioni a trasmettere soltanto al Dipartimento della funzione pubblica i piani di prevenzione della corruzione ai sensi dell´art. 1 c. 8 della legge n. 190/2012, in quanto, per evitare duplicazioni di adempimenti alle pubbliche amministrazioni, sono in corso contatti con il suddetto Dipartimento per la condivisione delle informazioni in materia.


Fonte:
CiVIT, news del 17 aprile 2013
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