La Corte dei Conti III Sezione Giurisdizionale Centrale d'Appello, con la sentenza n. 751 depositata il 09.11.2011, condanna un Responsabile (APO) di un Comune al risarcimento del danno erariale per i compensi aggiuntivi dallo stesso percepiti quale componente di una unità di staff costituita per la realizzazione di un progetto obiettivo (peraltro senza la dimostrazione dei requisiti previsti dalla normativa e dall'art. 15 CCNL 01.04.1999). In ogni caso, la Corte osserva essere stato violato il principio di omnicomprensività della retribuzione; a tal fine precisa:
"il principio dell'omnicomprensività della retribuzione si collega, più che all'ufficio ricoperto, ai fini istituzionali dell'amministrazione o dell'ente di cui l'impiegato o il dirigente è dipendente."
"Pertanto, anche alla stregua di tale nuovo principio di distinzione, basato sula riconducibilità dell'attività espletata ai 'fini dell'ente', più che alla qualifica del dipendente, è da ritenere che la partecipazione ai lavori della ripetuta Unità di staff sia avvenuta 'ratione officii' e non 'intuitu personae".
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